Il
permesso
di
costruire
è
un'autorizzazione
amministrativa
prevista
dalla
legge
italiana,
concessa
dal
comune,
che
autorizza
l'attività
di
trasformazione
urbanistica
ed
edilizia
del
territorio,
in
conformità
agli
strumenti
di
pianificazione
urbanistica.
In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di un certo
rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.
Il
permesso
di
costruire
è
disciplinato
dal
D.P.R.
6
giugno
2001,
n.
380
(Testo
unico
dell'edilizia)
che
ha
sostituito
il
precedente
istituto
della
concessione
edilizia
di
cui
alla
legge
28
gennaio
1977,
n.
10
(cosiddetta
Legge
Bucalossi)
e
della
licenza edilizia di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ("legge urbanistica nazionale" detta anche L.U.N.).
Il
permesso
di
costruire
è
richiesto
dai
soggetti
che
hanno
titolarità
a
effettuare
gli
interventi
che
non
sono
soggetti
a
procedure
semplificate
e,
generalmente,
è
soggetto
al
pagamento
di
oneri
concessori
(analogamente
al
precedente
istituto
della concessione edilizia).
Nello specifico il
permesso di costruire
può essere richiesto da:
•
il
proprietario dell'edifico
e/o del terreno oggetto di richiesta di permesso di costruire;
•
un
c
ondomino
con
il
consenso
dell'assemblea
condominiale
se
i
progetti
edili
riguardano
in
tutto
o
in
parte
parti
comuni dell'edificio;
•
il
comproprietario dell'edificio
solo nel caso di totale assenso degli altri proprietari;
•
l'
usufruttuario
dell'immobile
solo
per
gli
interventi
di
manutenzione
straordinaria
o
di
restauro/risanamento
conservativo;
•
l'
affittuario
dell'immobile
solo
dopo
l'assenso
del
proprietario
ed
unicamente
per
gli
interventi
di
manutenzione
straordinaria;
Riportiamo in dettaglio le realizzazioni edili soggette al permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori:
- gli interventi di nuova edificazione;
- gli interventi di ristrutturazione/recupero/risanamento urbanistico;
-
gli
interventi
di
ristrutturazione/recupero/risanamento
edilizio
che
comportino
una
trasformazione
radicale
dell'edificio
o
comunque
che
ne
comportino
variazioni
significative
relativamente
al
numero
di
unità
immobiliari,
ai
volumi
interni,
alle
geometrie
ed
ai
disegni
progettuali
(prospetti,
planimetrie
o
superfici)
o
ancora
per
particolari
zone
(zone
omogenee
A)
comportino
variazioni
delle
destinazioni
d'uso
o,
infine,
comportino
modifiche
delle
sagome
per
edifici
soggetti
a
vincoli
come da decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
La
documentazione
da
presentare
per
richiedere
il
permesso
di
costruire
prima
dell'inizio
lavori
generalmente
deve
essere corredata dei seguenti elaborati:
•
domanda in bollo su modello di permesso di costruire predisposto dall'ufficio tecnico;
•
planimetria generale, piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi;
•
calcoli plano-volumetrici;
•
tabelle delle superfici aero-illuminanti;
•
relazione tecnica;
•
relazione di cui alla Legge 13/89 (barriere architettoniche) e successive modifiche e integrazioni;
•
relazione di cui alla Legge 46/90 (conformità impianti) e successive modifiche;
•
documentazione fotografica della situazione ante operam;
•
autocertificazione secondo D.P.R. 380/01;
•
computo metrico estimativo per oneri concessori;
•
legge 10/91;
•
attestazione del titolo di proprietà;
•
attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
•
eventuale altra documentazione aggiuntiva facoltativa o richiesta dall'ufficio comunale.